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Super ecobonus al 110%: recupero e ristrutturazioni con efficientamento energetico

29.06.2020

Super ecobonus al 110%:  sono molteplici gli spunti di grande interesse e attualità in questa materia grazie alle recenti disposizioni del Decreto Legge “Rilancio” n. 34/2020, di prossima conversione in legge, ma anche per effetto di alcuni recentissimi documenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno aperto il campo a nuovi utilizzi delle detrazioni per l’efficientamento energetico, per il recupero edilizio e per la prevenzione sismica.

 

Facciamo il punto della situazione per capire ciò che sta accadendo in questo ambito.

 

1. Le misure del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (in G.U. n. 128 del 19.5.2020), da convertire in legge entro il 18.7.2020.

Il D.L. “Rilancio” n. 34/2020 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha introdotto con gli articoli 119 e 121 una serie di norme, molto importanti ma anche assai articolate, volte (qualora siano soddisfatte specifiche condizioni), a potenziare l’incentivo economico e ad accelerare i tempi di fruizione delle detrazioni fiscali già esistenti per i fabbricati.

Quanto sopra con il fine ultimo di stimolare ancor più d prima la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico, la prevenzione sismica, il recupero edilizio, la manutenzione e l’isolamento delle facciate visibili dalla strada, l’installazione di punti di ricarica per le auto elettriche.

Gli scopi perseguiti sono dunque molteplici e di grande interesse, collettivo e individuale: tra i tanti, basti ricordare la necessità di riattivare con la massima urgenza il volano dell’economia, per le imprese e per i lavoratori, dare nuovo slancio all’efficientamento e al risparmio energetico, promuovere ulteriormente i comportamenti individuali virtuosi al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente, continuare nella politica di messa in sicurezza degli edifici.

 

2. D.L. “Rilancio e “super ecobonus” al 110 per cento

La parte del leone, nell’ambito della rosa di proposte fiscali sopra richiamate (che – lo ricordiamo – possono essere opportunamente combinate fra loro), la fa, senza dubbio, la detrazione per l’efficientamento energetico giacché, rispetto alle altre detrazioni citate, è “più potente” e “più completa”. Infatti:

  • é applicabile, in linea di principio, a ogni tipologia di edificio (abitativo e non) e di soggetto (persone fisiche, condominii, lavoratori autonomi, imprese);
  • gode delle aliquote in assoluto più elevate posto che il D.L. “Rilancio” ha previsto, per alcune ipotesi qualificate di efficientamento energetico, anche in combinazione fra loro, la possibilità di beneficiare della detrazione in questione nella misura “super potenziata” del 110 per cento della spesa sostenuta, sia pure entro determinati limiti di importo e nel rispetto di vari condizioni e requisiti (tecnici, tributari, procedurali);
  • è stata mantenuta in vigore con le aliquote del 50 o del 65 per cento per tutti di interventi già previsti in passato che non siano idonei a soddisfare le condizioni per godere dell’aliquota “super potenziata” del 110 per cento;
  • può beneficiare di un periodo di utilizzo dimezzato - cinque anziché dieci anni - nei casi in cui viene riconosciuta l’aliquota “super potenziata” del 110 per cento;

 

3. Molteplici possibilità di fruizione dell’“ecobonus”

Per tutti gli interventi di efficientamento energetico (sia quelli che fruiscono del 110 per cento, sia quelli che “si fermano” al 50 o al 65 per cento) è stata inoltre prevista, a fianco della possibilità più tradizionale che consiste nell’utilizzo della detrazione a scomputo delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) dovute con la dichiarazione annuale dei redditi (modelli 730 o Unico), anche la possibilità, in via alternativa, di

  • utilizzare il credito corrispondente alla detrazione in compensazione dei tributi e dei contributi che si pagano con il modello F24;
  • cedere il credito corrispondente alla detrazione a istituti di credito o ai fornitori o ad altri soggetti;
  • ottenere dal fornitore che esegue l’intervento di efficientamento uno sconto in fattura corrispondente alla detrazione, in tal caso azzerando l’esborso per l’intervento in capo al committente.

Questa serie di possibilità è stata peraltro estesa dal D.L. “Rilancio” anche alle altre detrazioni già citate volte a promuovere il recupero edilizio, la prevenzione sismica, la manutenzione e l’isolamento delle facciate, l’installazione di punti di ricarica delle auto elettriche.

 

4. Gli interventi di efficientamento energetico che possono godere della detrazione del “110 per cento”

Gli interventi di efficientamento energetico che, ai sensi del D.L. “Rilancio”, possono ambire alla detrazione del 110 per cento sono riconducibili a due macro-tipologie:

  • la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato con altro a pompa di calore o a condensazione o di altro tipo ancora, anche nell’ipotesi in cui il nuovo impianto produca non soltanto riscaldamento ma anche climatizzazione estiva e acqua calda;
  • la realizzazione del cappotto termico.

Il D.L. “Rilancio” ha previsto una serie di limiti sia rispetto alle tipologie di edifici nei quali i predetti interventi possono beneficiare della detrazione energetica del 110 per cento (anziché nelle misure del 50 o del 65 per cento) che rispetto ai soggetti che possono accedere a tale aliquota, in relazione ai quali si attende con grande interesse la prossima conversione in legge (che dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020) poiché c’é l’aspettativa che l’ambito applicativo del “super eco bonus” possa essere non solo chiarito ma addirittura ampliato e semplificato, ad esempio, ma non solo, riducendo da due a una classe il salto di qualità energetica richiesto ed estendendo il “super bonus” anche alle “seconde case unifamiliari”.

Allo stato attuale, fatte quindi salve le eventuali modifiche attese dalla conversione in legge, è certo che gli interventi che dal 1° luglio 2020 possono beneficiare del “super eco bonus” del 110 per cento (cappotto termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) sono quelli relativi alle parti comuni degli edifici (condominii, ma non soltanto) e nelle case “unifamiliari” che costituiscano l’abitazione principale.

 

5. Effetto “traino” del 110 per cento su altri interventi di efficientamento

Un ulteriore elemento di grande appeal è dato dalla circostanza che chi realizza gli interventi di efficientamento energetico che danno diritto alla detrazione del 110 per cento (come detto, cappotto termico e/o sostituzione dell’impianto di riscaldamento) può godere di un “effetto trainante” anche su una lunga serie di altri interventi che, se realizzati congiuntamente ai primi, potranno parimenti fruire della detrazione del 110 per cento (anziché del 50 o del 65 per cento).

Ad esempio, rientrano in questa lista:

  • tutti gli interventi di efficientamento energetico “minori”: serramenti (incluse persiane e tapparelle), schermature solari, pannelli solari per la produzione di acqua calda, domotica per la regolazione energetica e altro ancora;
  • l’installazione di pannelli fotovoltaici e relative batterie di accumulo;
  • la realizzazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

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6. Detrazione del 110 per cento anche per la prevenzione sismica

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta dal D.L. “Rilancio” anche per gli interventi di prevenzione sismica, nel loro caso a prescindere dalla circostanza che siano “trainati” dalla sostituzione dell’impianto di riscaldamento o dalla realizzazione del cappotto termico.

 

7. Detrazione energetica per i fabbricati delle imprese diversi da quelli strumentali per destinazione

La risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2020 ha poi finalmente riconosciuto che l’eco bonus e il sisma bonus spettano anche per gli interventi realizzati su fabbricati di ogni tipo posseduti dalle imprese e dalle società, non solo se utilizzati direttamente (“strumentalità diretta”), ma anche se locati o oggetto di trading.

Tale possibilità era stata sempre preclusa dall’Agenzia delle Entrate, fin dal 2008, e il cambio di rotta è stato generato da una lunga serie di sentenze di ogni ordine e grado favorevoli ai contribuenti.

Per l’effetto, la detrazione energetica potrà essere d’ora in poi fruita pacificamente anche per questa vasta casistica di soggetti e di fabbricati, salve specifiche ed espresse limitazioni previste dalla legge.

 

8. Detrazioni anche con l’acquisto di diritti edificatori

Con altro recentissimo documento (la Risposta a Interpello n. 194 del 26 giugno 2020) l’Agenzia delle Entrate ha anche ammesso al sismabonus, quale forma “atipica” di ristrutturazione (ricostruttiva), l’acquisto di diritti edificatori da utilizzare per edificare ex novo su un terreno a fronte della demolizione di un fabbricato obsoleto preesistente su altro suolo.  Ipotesi che, evidentemente, può aprire nuovi e interessanti spazi per la rigenerazione edilizia.

 

Conclusioni: fonti rinnovabili, opportunità interessanti per il real estate

Questa rapida panoramica mostra quanto fermento sia in atto in questo ambito, estremamente interessante per un Paese come il nostro notoriamente caratterizzato dalla possibilità - e necessità, per molte ragioni - di sfruttare al meglio le fonti rinnovabili di energia (in primis, solare) e di intervenire per il recupero, l’ammodernamento, l’efficientamento e la messa in sicurezza del proprio vasto (ma in gran parte obsoleto) patrimonio immobiliare.

 

Nuovi aggiornamenti a breve

La materia è, peraltro, complessa e richiede professionalità elevate e diversificate, trattandosi di un ambito per sua natura multidisciplinare, che non lascia spazio all'improvvisazione.

Non mancheremo di monitorare l’evoluzione in atto e di fornire in questa sede aggiornamenti sugli sviluppi attesi a breve, a beneficio di chi avrà piacere di seguirci.

 

Articolo di Stefano Baruzzi
Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare,
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital

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