Alcuni mesi fa ci siamo occupati dei due interessanti bonus fiscali introdotti da inizio 2021 per incentivare l’utilizzo razionale dell’acqua. Entrambe le agevolazioni sono condizionate alla emanazione di un provvedimento attuativo ma, ad oggi, uno soltanto di essi è stato varato, e solo di recente.
Nel nostro precedente contributo ci eravamo ripromessi di monitorare l’iter attuativo del bonus idrico e del credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua potabile, introdotti dalla legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), condizionati entrambi dalla emanazione di un provvedimento attuativo demandato, rispettivamente, al Ministero dello Sviluppo economico e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Validità dei due incentivi di breve durata
La validità prevista per i due bonus, salve future proroghe, è di breve durata: 31 dicembre 2021 per il bonus idrico e 31 dicembre 2022 per il credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua: quindi, l’emanazione dei due provvedimenti attuativi era quanto mai urgente.
Avvenuta attuazione del solo credito d’imposta per il filtraggio dell’acqua
Al momento, è stato emanato, in data 16 giugno 2021, solo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo al credito d’imposta per incentivare “l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti”, volto a ridurre il consumo delle bottiglie di plastica nelle quali l’acqua viene commercializzata.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta
La platea dei potenziali fruitori è generalizzata:
- persone fisiche,
- imprese e società,
- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti (in proprietà o in forza di diritti reali, ad es., diritto di abitazione o di usufrutto) o detenuti (in comodato o locazione) in base a un titolo idoneo.
Interventi agevolati con il credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Obbligo di pagamenti tracciati e di acquisire fattura con il proprio codice fiscale
I pagamenti (tranne che per le imprese in contabilità ordinaria) devono essere effettuati mediante mezzi tracciati (es.: bonifici bancari o postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) ed occorre farsi rilasciare la fattura (in forma elettronica dai soggetti a ciò obbligati; ordinaria negli altri casi) con indicazione del codice fiscale del cliente che intende fruire del credito d’imposta.
Per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento (16.6.2021) sono comunque fatti salvi i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli sopra indicati ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando a mano, se mancante, il codice fiscale del soggetto che richiede il credito d’imposta.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle spese ammissibili
Per poter fruire del credito d’imposta per le spese sostenute ai fini in discorso, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo, apposita Comunicazione – allegata al Provvedimento - con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.
Tale Comunicazione deve essere inviata - esclusivamente con modalità telematiche, dal contribuente o avvalendosi di un intermediario autorizzato (iscritti negli albi dei commercialisti o dei consulenti del lavoro; CAF e altri soggetti identificati dalla legge) – all’Agenzia delle Entrate, che entro 5 giorni rilascerà una ricevuta attestante la presa in carico oppure lo scarto con le relative motivazioni per consentire di inviare una nuova comunicazione corretta.
Ammontare del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute e risultanti dalla Comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate, e non può essere superiore
- per le persone fisiche “private” a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Fermo quanto precede, l’ammontare del credito d’imposta in concreto non è quantificabile con esattezza a priori poiché spetterà nel limite dello stanziamento stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 (5 milioni di Euro per il 2021, altrettanto per il 2022): se le richieste eccederanno tale tetto subiranno una riduzione proporzionale in capo a ciascun richiedente.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato fino all’importo massimo fruibile da ciascun beneficiario con le seguenti modalità:
- dalle persone fisiche “private” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle successive fino a quando se ne conclude l’utilizzo oppure in compensazione con il modello F24;
- dagli altri soggetti, esclusivamente in compensazione con il modello F24.
Considerazioni finali
Resta ora da verificare se anche il Ministero dello Sviluppo emanerà, seppur tardivamente, il decreto di sua spettanza per dare attuazione al secondo bonus fiscale - il bonus idrico - varato con la Legge di Bilancio 2021, dedicato alla sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Articolo di Stefano Baruzzi
Dottore commercialista e revisore legale, esperto di fiscalità immobiliare.
Responsabile Real Estate Contracts, Tax & Fiscal, Morning Capital Srl